Guida pratica

Tracking pixel nelle newsletter: cosa chiede il Garante privacy e cosa devi mettere (e dove)

Il Garante privacy ha pubblicato le linee guida sui tracking pixel nelle email (provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026) e i sei mesi per adeguarsi sono finiti a fine ottobre 2026. Se mandi una newsletter e guardi chi l'ha aperta, ti riguarda. In questa guida vediamo cosa dice il provvedimento, quando serve il consenso e cosa devi mettere nel modulo di iscrizione, nel footer di ogni email e nell'informativa, con testi pronti da adattare.

di Amministratore IOCOS 22 min di lettura 11 sezioni
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Se mandi una newsletter, quasi certamente la tua piattaforma ti mostra chi l'ha aperta, quando e da quale dispositivo. Questo dato arriva da un tracking pixel: un'immagine minuscola e invisibile inserita in ogni email. Il 17 aprile 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le Linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica (provvedimento n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026). Il documento dà sei mesi per adeguarsi, quindi la scadenza è caduta a fine ottobre 2026.

Il messaggio, in sintesi: il pixel non è vietato, ma non può più essere nascosto. Chi lo usa deve dirlo e, se lo usa per sapere cosa fa ogni singolo iscritto, deve chiedere il consenso e permettere di revocarlo in qualsiasi momento, anche solo per il tracciamento, senza dover rinunciare alle email.

In questa guida mettiamo in fila cosa dice il provvedimento e, soprattutto, cosa devi mettere concretamente e dove: nel modulo di iscrizione, nel footer di ogni email, nell'informativa e nelle impostazioni della piattaforma. I testi di esempio sono pronti da adattare (il testo integrale delle linee guida è sul sito del Garante). Se hai fretta, qui sotto trovi due generatori gratuiti: scegli quello che ti serve.

La risposta breve

  • Il tracking pixel è un'immagine invisibile che, quando la email viene aperta, comunica al server del mittente l'avvenuta apertura, l'indirizzo IP, il tipo di dispositivo e i tempi di lettura. Per il Garante rientra nell'art. 122 del Codice privacy, la stessa norma dei cookie.
  • Va sempre dichiarato, qualunque sia lo scopo. Se non lo dichiari, i dati raccolti sono inutilizzabili.
  • Non serve il consenso in tre casi: statistiche aggregate e anonime sul tasso di apertura della campagna, email di sicurezza legate all'accesso (conferma account, reset password) e comunicazioni di servizio obbligatorie (avvisi di sicurezza, modifiche del contratto).
  • Serve il consenso se misuri le aperture per singolo iscritto per migliorare le campagne, decidere frequenza o contenuti, smettere di scrivere a chi non apre o costruire profili commerciali. Il consenso può essere lo stesso della newsletter, se chiesto in modo neutro.
  • In ogni email va messo, nel footer, un link o un'icona che porta a una pagina in cui l'iscritto può scegliere: smettere di ricevere le email oppure solo disattivare il tracciamento. Chi rifiuta il tracciamento deve continuare a ricevere tutto.
  • Le scelte vanno registrate, perché devi poter dimostrare il consenso.
  • Se avevi già iscritti, l'informativa va inviata con il primo invio utile, insieme al meccanismo di revoca.

Che cos'è un tracking pixel e perché il Garante se ne occupa

Un tracking pixel è un'immagine, spesso trasparente e grande un solo pixel, che non è allegata alla email ma ospitata su un server remoto. Quando il destinatario apre il messaggio e il suo programma di posta scarica le immagini, il client chiede quell'immagine al server. In quel momento il server registra la richiesta e ne ricava una serie di informazioni: che la email è stata aperta, a che ora, da quale indirizzo IP, con quale dispositivo e programma, per quanto tempo.

Se ogni destinatario riceve un pixel con un identificativo diverso, il mittente sa esattamente chi ha aperto. È così che le piattaforme di email marketing costruiscono i report "aperta da Mario Rossi alle 9:14 da iPhone", i segmenti "iscritti inattivi" e le automazioni "se non apre, rimanda".

Il problema, per il Garante, è che il destinatario non vede nulla: il pixel è invisibile e si attiva da solo se le immagini sono abilitate. Durante le ispezioni condotte tra ottobre 2025 e febbraio 2026 sono emerse finalità molto diverse: consegna dei messaggi (deliverability), lotta allo spam, misurazione delle performance, personalizzazione, prevenzione del phishing, esigenze di impaginazione. Alcune sono legittime anche senza consenso, altre no.

L'inquadramento giuridico è quello dell'art. 122 del Codice privacy (d.lgs. 196/2003), che recepisce la direttiva ePrivacy: archiviare informazioni nel dispositivo dell'utente o accedere a informazioni già presenti, anche per monitorarne le operazioni, è consentito solo con il consenso, salvo le eccezioni previste. È la stessa logica che regola i cookie sui siti, che abbiamo spiegato nella guida ai requisiti di una pagina di consenso ai cookie. Il pixel, in pratica, è il "cookie delle email".

A chi si applicano le linee guida

Riguardano chiunque invii email con un pixel di tracciamento: aziende, negozi online, professionisti, associazioni, enti. Non conta la dimensione: anche la pizzeria che manda la newsletter mensile con Mailchimp, Brevo, MailerLite o un altro servizio usa quasi sicuramente un pixel, perché il tracciamento delle aperture è attivo di serie.

Il Garante elenca diversi soggetti che possono avere un ruolo nel trattamento:

  • il mittente, cioè chi decide di inviare le email e per quale scopo: è di regola il titolare del trattamento;
  • il fornitore del servizio di invio (la piattaforma di email marketing), che lavora su mandato e secondo le istruzioni del mittente, spesso in modalità SaaS;
  • il fornitore della tecnologia di tracciamento, se diverso dalla piattaforma, che può avere un ruolo autonomo se partecipa alle decisioni sul trattamento;
  • il fornitore delle liste, quando gli indirizzi provengono da terzi;
  • chi crea i contenuti della email;
  • il destinatario, l'interessato.

I ruoli vanno definiti caso per caso, secondo il principio di responsabilizzazione (accountability, art. 5, par. 2 GDPR), e in alcuni casi si può arrivare alla contitolarità (art. 26 GDPR). In concreto, per chi manda una newsletter con una piattaforma esterna, significa avere chiaro chi è il titolare del trattamento (tu), verificare che con la piattaforma ci sia un accordo come responsabile del trattamento (di solito è il DPA che si accetta nei termini del servizio) e capire se la piattaforma usa i dati di apertura anche per finalità proprie.

Quando il consenso non serve

Il provvedimento individua tre casi in cui, in linea di principio, il pixel si può usare senza consenso, ma sempre dichiarandolo nell'informativa.

1. Statistiche aggregate e anonime sul tasso di apertura

Se ti interessa sapere solo quanti hanno aperto una campagna (per esempio "il 38% ha aperto la newsletter di novembre"), puoi farlo senza consenso, a condizione che il dato sia davvero anonimo. Il Garante indica come soluzione un pixel uguale per tutti i destinatari della stessa campagna, non differenziato per utente, e l'anonimizzazione di indirizzo IP, programma di posta e altri dati tecnici.

Quello che non puoi fare in questa modalità è ricondurre l'apertura alla singola persona. Se nel report vedi chi ha aperto, non sei nel caso statistico.

2. Sicurezza dell'autenticazione

Le email legate alla sicurezza dell'accesso, come la conferma di un nuovo account, il reset della password o la verifica di un accesso, possono usare il pixel anche senza consenso. Qui il pixel serve, per esempio, a verificare che il messaggio sia stato aperto su un dispositivo già noto.

3. Comunicazioni di servizio obbligatorie

Rientrano nella deroga le comunicazioni istituzionali o di servizio che il titolare è tenuto a inviare: notifiche di un incidente di sicurezza, modifiche contrattuali, avvisi per prevenire il phishing. Attenzione a non allargare troppo la categoria: una newsletter "informativa" o un'email con le novità del negozio non è una comunicazione di servizio.

Quando il consenso serve

Serve il consenso ogni volta che misuri le aperture in modo individuale per uno di questi scopi:

  • valutare e ottimizzare le campagne promozionali guardando chi apre e chi no;
  • adattare la frequenza degli invii al comportamento del singolo iscritto;
  • personalizzare i contenuti in base alle letture;
  • interrompere gli invii a chi non apre (le classiche pulizie degli "inattivi");
  • costruire profili commerciali sulla base delle aperture.

È, in sostanza, il modo in cui la maggior parte delle newsletter funziona oggi. Se usi segmenti per "aperto / non aperto", automazioni basate sulle aperture o report per contatto, sei in questa categoria.

La buona notizia è che non servono due caselle. Il Garante ammette che il consenso al tracciamento confluisca nel consenso unico che chiedi per le comunicazioni promozionali, a patto che la richiesta sia formulata in modo neutro e privo di forzature: niente casella già spuntata, niente frasi che spingono, niente modulo che non si invia se non accetti il tracciamento.

E i clienti in soft spam?

Se scrivi ai tuoi clienti sfruttando la deroga dell'art. 130, comma 4 del Codice privacy (il cosiddetto soft spam: email su prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, senza consenso preventivo, purché il cliente sia informato e possa opporsi), le linee guida richiamano questa ipotesi ma non dicono esplicitamente cosa fare con il pixel. Il soft spam però non compare tra le tre deroghe al consenso per il tracciamento. La lettura più prudente è quindi: ai clienti in soft spam puoi continuare a scrivere, ma senza tracciamento individuale, a meno di non chiedere e ottenere il consenso. Per le statistiche usa la modalità aggregata e anonima.

Cosa devi mettere e dove

Veniamo alla parte pratica. Per mettere in regola una newsletter servono interventi in cinque punti: il modulo di iscrizione, l'informativa, il footer di ogni email, la pagina delle preferenze e le impostazioni della piattaforma. Più un sesto, se hai già una lista: il primo invio di adeguamento.

DoveCosa metterePerché
Modulo di iscrizioneInformativa breve che cita il tracciamento + casella di consenso non spuntataInformativa preventiva e consenso unico neutro
Informativa privacy (o cookie policy)Sezione dedicata a pixel: dati raccolti, scopi, basi giuridiche, conservazione, revocaTrasparenza, artt. 12 e seguenti GDPR
Footer di ogni emailLink o icona "Preferenze e tracciamento" + link di disiscrizioneRevoca granulare in ogni momento
Pagina preferenzeDue scelte separate: "ricevi le email" e "consenti il tracciamento delle aperture"Rifiutare il tracciamento senza perdere il servizio
Piattaforma di invioTracciamento individuale solo per chi ha acconsentito, registro delle scelteCoerenza tra ciò che dichiari e ciò che fai, prova del consenso
Primo invio utileInformativa ai vecchi iscritti + link per disattivare il tracciamentoRegime transitorio per i trattamenti già in corso

1. Nel modulo di iscrizione

È il momento giusto per informare e, se serve, chiedere il consenso: il Garante indica di raccoglierlo preferibilmente quando acquisisci l'indirizzo, dopo aver dato l'informativa. Il modulo deve contenere:

  • un'informativa sintetica (primo livello) che dica chiaramente che le email contengono un sistema per misurare le aperture;
  • un link all'informativa completa (secondo livello);
  • una casella di consenso non spuntata, separata da eventuali altre caselle (per esempio quella per la cessione a terzi, che va sempre chiesta a parte).

Un esempio di testo per il primo livello, da mettere sopra il pulsante di iscrizione:

Iscriviti alla newsletter. Ti scriveremo al massimo due volte al mese con novità, offerte ed eventi. Le nostre email contengono un piccolo sistema di misurazione (tracking pixel) che ci dice se e quando apri il messaggio e da quale tipo di dispositivo: lo usiamo per capire quali contenuti ti interessano e per scriverti con la frequenza giusta. Puoi disattivare solo la misurazione, o cancellarti del tutto, da ogni email. [link all’informativa completa]

E la casella di consenso, con una formulazione neutra:

☐ Acconsento a ricevere la newsletter e comunicazioni promozionali via email e alla misurazione delle aperture come descritto nell'informativa.

Cosa evitare nel modulo:

  • caselle già spuntate o consenso dato per scontato con il solo invio del modulo;
  • formule che fanno pressione ("Sì, voglio le offerte migliori!" contro "No, preferisco perdere gli sconti");
  • il tracciamento nascosto in fondo all'informativa estesa senza una riga nel primo livello;
  • un consenso unico che non dice che include la misurazione delle aperture: il Garante lo ammette solo se la richiesta è chiara e neutra, e se poi chi si iscrive può togliere la sola misurazione da ogni email. Per la massima chiarezza puoi anche usare due caselle separate, newsletter e misurazione.

Una buona pratica, non imposta dalle linee guida ma molto utile per dimostrare il consenso, è il double opt-in: dopo l'iscrizione parte un'email con un link di conferma. Così hai la prova che l'indirizzo è davvero di chi si è iscritto, con data e ora.

Genera le caselle di consenso per il tuo form

Con questo strumento scegli il tipo di form (newsletter, contatti o preventivo, checkout) e i consensi che ti servono, e ottieni il codice HTML delle caselle, già non spuntate e separate, con l'informativa breve che cita il tracking pixel. Funziona tutto nel tuo browser: non salviamo i dati che inserisci.

Per usare il generatore attiva JavaScript nel browser.

2. Nell'informativa privacy

Il provvedimento non detta un elenco nuovo: rinvia agli articoli 12 e seguenti del GDPR e chiede che l'informativa sia data prima del trattamento. Ammette un'informativa su più livelli: quella breve nel modulo e quella completa raggiungibile da un link, che può stare anche nella cookie policy, se presente. Sono possibili anche canali diversi, come video, pop-up o chatbot.

Nell'informativa completa conviene aggiungere una sezione dedicata. Un esempio da adattare:

Misurazione delle aperture delle email (tracking pixel). Le email che inviamo possono contenere un tracking pixel, cioè un'immagine trasparente ospitata sui server della nostra piattaforma di invio [nome del servizio]. Quando apri l'email e il tuo programma di posta scarica le immagini, il pixel ci comunica che il messaggio è stato aperto, la data e l'ora, l'indirizzo IP, il tipo di dispositivo e di programma di posta. Scopi e basi giuridiche: (a) statistiche complessive e anonime sul tasso di apertura di ogni campagna, senza consenso, ai sensi dell'art. 122 del Codice privacy; (b) sicurezza delle email di accesso e reset password e comunicazioni di servizio obbligatorie, senza consenso; (c) misurazione individuale delle aperture per migliorare le nostre comunicazioni promozionali, adattarne frequenza e contenuti e sospendere gli invii a chi non le legge, solo con il tuo consenso. Come revocare: in fondo a ogni email trovi il link "Preferenze e tracciamento", da cui puoi disattivare solo la misurazione continuando a ricevere le email, oppure cancellarti. La revoca non comporta alcuna limitazione del servizio. Puoi anche impedire il download automatico delle immagini dalle impostazioni del tuo programma di posta. Conservazione: i dati di apertura sono conservati per [indicare il periodo] e poi cancellati o resi anonimi. Fornitore: [nome del servizio] tratta i dati per nostro conto come responsabile del trattamento.

Il periodo di conservazione non è fissato dalle linee guida: va scelto da te in base allo scopo, e deve essere coerente con quello che la piattaforma fa davvero. Se non ti serve sapere chi ha aperto una newsletter di due anni fa, non tenerlo.

Ricorda la conseguenza più concreta del provvedimento: senza informativa i dati raccolti con il pixel sono inutilizzabili. Report, segmenti e automazioni costruiti su dati raccolti senza dirlo non hanno valore.

Genera la sezione per la privacy policy e la cookie policy

Rispondi a poche domande su chi invia le email, con quale piattaforma e per quali scopi usi il pixel: lo strumento compone la sezione da aggiungere all'informativa privacy, quella per la cookie policy, il testo del footer e l'avviso per chi era già iscritto. Se non hai ancora un'informativa o una cookie policy, puoi partire dal nostro generatore di privacy policy e dal generatore di cookie policy.

Per usare il generatore attiva JavaScript nel browser.

Qui sta la novità più visibile. Il Garante indica di inserire in ogni messaggio un'icona standardizzata oppure un link, posizionato nel footer, che porti a un'area dedicata in cui l'iscritto può revocare il consenso in modo granulare:

  • revoca totale: non ricevere più le email;
  • revoca parziale: continuare a ricevere le email ma senza tracciamento.

Il classico "Annulla iscrizione" quindi non basta più da solo, perché offre una sola scelta. Un esempio di footer:

Ricevi questa email perché ti sei iscritto alla newsletter di [Nome attività] su [sito]. Le nostre email misurano le aperture con un tracking pixel. [Preferenze e tracciamento] · [Annulla iscrizione] · [Informativa privacy] — [Ragione sociale], [indirizzo], P. IVA [numero]

Due accorgimenti pratici: il link deve funzionare anche se le immagini sono bloccate (quindi testo, non solo un'icona grafica), e deve portare direttamente alla scelta, senza chiedere password o login.

4. Nella pagina delle preferenze

La pagina a cui porta il link del footer deve permettere di scegliere in modo semplice e separato. Una struttura minima:

  • Ricevere la newsletter: sì / no.
  • Consentire la misurazione individuale delle aperture: sì / no.
  • Un pulsante "Salva le mie scelte" e una conferma visibile dopo il salvataggio.

Il principio da rispettare è scritto chiaramente nel provvedimento: a chi rifiuta il tracciamento deve essere garantita la piena fruibilità del servizio. Niente newsletter "ridotta", niente sconti riservati a chi accetta, niente messaggi che fanno sentire in colpa.

La maggior parte delle piattaforme permette di creare una pagina preferenze personalizzata con campi o gruppi (per esempio un campo "tracciamento: sì/no"). Se la tua non lo consente, valuta un'alternativa: è un requisito, non un optional.

5. Nelle impostazioni della piattaforma di invio

Questo è il punto che spesso si dimentica: quello che dichiari deve corrispondere a quello che fa il sistema. Se l'informativa dice che chi non ha acconsentito non viene tracciato, la piattaforma non deve tracciarlo. In concreto:

  • verifica se la tua piattaforma ha il tracciamento delle aperture attivo di serie (quasi sempre sì) e dove si disattiva: di solito nelle impostazioni della campagna o dell'account;
  • separa la lista: chi ha acconsentito riceve le email con il pixel individuale, chi non ha acconsentito (o ha revocato) le riceve con il tracciamento disattivato o con un pixel aggregato;
  • controlla che le automazioni basate sulle aperture ("se non apre entro 3 giorni...") scattino solo per chi ha dato il consenso;
  • assicurati che ogni scelta (consenso, revoca totale, revoca del solo tracciamento) venga registrata con data e ora: il Garante richiama l'art. 7, par. 1 GDPR, per cui il titolare deve essere in grado di dimostrare il consenso;
  • verifica il contratto con la piattaforma (DPA) e dove si trovano i server, soprattutto se fuori dall'Unione europea.

Il Garante suggerisce anche misure di privacy by design e by default (art. 25 GDPR): per esempio associare a ogni indirizzo un identificativo casuale e non sequenziale, conservato in un livello interno e separato della piattaforma, così che nella richiesta del pixel non compaia mai l'indirizzo email in chiaro. È un aspetto tecnico da verificare con chi gestisce l'invio, insieme alle altre misure di sicurezza dei dati personali.

Lo stesso discorso vale per i link tracciati nelle email (quelli che registrano i clic): non sono il tema delle linee guida, che parlano dei pixel, ma se colleghi i clic al singolo iscritto per profilarlo, è prudente trattarli con la stessa trasparenza e citarli nell'informativa.

6. Se hai già una lista: il primo invio utile

Per i trattamenti già in corso il Garante prevede un regime transitorio: l'informativa va fornita con il primo messaggio utile, o al primo momento di discontinuità, insieme al meccanismo di revoca granulare. Il provvedimento precisa che si tratta di una soluzione destinata ad essere progressivamente superata, non di una sanatoria permanente.

In pratica, se non l'hai ancora fatto, la prossima newsletter dovrebbe:

  • contenere in apertura un breve avviso che spieghi il tracciamento e rimandi all'informativa aggiornata;
  • avere nel footer il nuovo link "Preferenze e tracciamento";
  • essere seguita da un controllo sulla piattaforma per registrare chi disattiva il tracciamento.

Un esempio di avviso:

Una novità sulla privacy. Abbiamo aggiornato la nostra informativa: le nostre email contengono un tracking pixel che misura le aperture, così capiamo quali contenuti ti interessano. Se preferisci non essere misurato, puoi disattivarlo in un clic dal link "Preferenze e tracciamento" in fondo a questa email: continuerai a ricevere la newsletter come sempre. [Leggi l'informativa]

Se gli iscritti erano stati raccolti senza un consenso valido alla newsletter, il problema è a monte e il pixel è solo l'ultimo dei pensieri: lì va rifatta la raccolta del consenso, non basta un avviso.

Checklist: la tua newsletter è in regola?

  • Il modulo di iscrizione dice, nel primo livello, che le email contengono un tracking pixel.
  • La casella di consenso non è pre-spuntata ed è formulata in modo neutro.
  • L'informativa completa ha una sezione sui pixel con dati, scopi, basi giuridiche, conservazione e revoca.
  • Ogni email ha nel footer un link testuale a una pagina preferenze, oltre al link di disiscrizione.
  • La pagina preferenze permette di disattivare solo il tracciamento continuando a ricevere le email.
  • Chi rifiuta il tracciamento riceve esattamente gli stessi contenuti.
  • La piattaforma traccia individualmente solo chi ha acconsentito.
  • Le automazioni basate sulle aperture girano solo sui contatti con consenso.
  • Consensi e revoche sono registrati con data e ora.
  • Il contratto con la piattaforma di invio (DPA) è stato letto e archiviato.
  • I vecchi iscritti hanno ricevuto l'avviso con il primo invio utile.
  • Ai clienti in soft spam non arriva tracciamento individuale senza consenso.
  • Le email di servizio e di sicurezza sono separate dalla newsletter promozionale.

Le statistiche di apertura servono ancora?

Una domanda legittima, dopo tutto questo: vale la pena? Il tasso di apertura è da tempo un dato meno affidabile di quanto sembri. Molti programmi di posta bloccano le immagini o le scaricano in anticipo tramite server intermedi, gonfiando o falsando le aperture; e chi disattiva il tracciamento sparirà del tutto dai report individuali.

Per questo il consiglio che diamo ai nostri clienti è di spostare l'attenzione su metriche che contano davvero per il business: clic sui link (con le cautele viste sopra), prenotazioni, acquisti e richieste arrivate dalla newsletter, misurate sul sito con parametri UTM e strumenti di analisi impostati nel rispetto del consenso. Le aperture aggregate e anonime restano utili per confrontare oggetti e orari di invio, e quelle non richiedono consenso.

Una newsletter in regola, con un modulo chiaro e una scelta vera sul tracciamento, è anche una newsletter più credibile: chi si iscrive sa cosa aspettarsi e chi resta lo fa perché gli interessa.

Sanzioni e controlli

Le linee guida sono un atto di indirizzo: non contengono sanzioni proprie, ma indicano come il Garante interpreta le norme che già esistono. Chi non si adegua rischia le sanzioni amministrative previste dal GDPR e dal Codice privacy, che per le violazioni più gravi possono arrivare a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo mondiale. A questo si aggiunge l'effetto più immediato già ricordato: i dati raccolti senza informativa sono inutilizzabili.

Il Garante ha già svolto ispezioni sul tema prima di adottare il provvedimento, ed è ragionevole aspettarsi controlli ora che il termine è scaduto, anche a seguito di segnalazioni degli iscritti.

Domande frequenti

Il tracking pixel nelle newsletter è vietato?

No. È lecito, ma va sempre dichiarato nell'informativa. Se lo usi solo per statistiche aggregate e anonime non serve il consenso; se misuri le aperture del singolo iscritto per scopi promozionali, sì.

Devo chiedere due consensi separati, uno per la newsletter e uno per il tracciamento?

Non necessariamente. Il Garante ammette un consenso unico per le comunicazioni promozionali e per il tracciamento, se formulato in modo neutro. La revoca invece deve essere granulare: l'iscritto deve poter togliere solo il tracciamento.

Basta il link "Annulla iscrizione"?

No. Il link di disiscrizione resta obbligatorio, ma serve anche la possibilità di continuare a ricevere le email disattivando solo la misurazione delle aperture, raggiungibile da un link o da un'icona nel footer di ogni messaggio.

Le email transazionali (conferma ordine, fattura) sono coinvolte?

Le linee guida esonerano dal consenso le email di sicurezza legate all'accesso e le comunicazioni di servizio che il titolare è tenuto a inviare. Il pixel va comunque dichiarato. Se in un'email transazionale inserisci contenuti promozionali e misuri le aperture individuali per scopi di marketing, torni nel caso che richiede il consenso.

Uso Mailchimp, Brevo o un'altra piattaforma: la responsabilità è loro?

No, la responsabilità principale è di chi decide di inviare le email, cioè tu come titolare. La piattaforma di norma agisce come responsabile del trattamento sulla base del contratto (DPA). Devi però verificare come è configurato il tracciamento e cosa fa la piattaforma con i dati.

Ho già migliaia di iscritti: devo chiedere a tutti un nuovo consenso?

Per il tracciamento il regime transitorio chiede di dare l'informativa con il primo invio utile e di attivare il meccanismo di revoca granulare. Il discorso cambia se il consenso alla newsletter non era valido in origine: in quel caso va rifatta la raccolta.

Qual era la scadenza per adeguarsi?

Il provvedimento dà sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 aprile 2026: il termine è quindi scaduto a fine ottobre 2026.

Posso smettere di mandare email a chi non le apre?

Se lo decidi in base alle aperture del singolo iscritto, quella è una delle finalità per cui il Garante richiede il consenso. Per chi non ha acconsentito al tracciamento puoi usare criteri diversi, per esempio chiedere periodicamente se vuole continuare a ricevere la newsletter.

Il pixel si applica anche alle email inviate da un gestionale o da Outlook?

Sì, se quelle email contengono un pixel. Molti CRM e strumenti di vendita inseriscono il tracciamento delle aperture anche nelle email inviate una per una ai contatti. Vale la stessa regola: va dichiarato e, se è individuale per finalità commerciali, serve il consenso.

Come possiamo aiutarti

Mettere in regola una newsletter significa toccare insieme testi, piattaforma e processi: il modulo sul sito, l'informativa, il footer, la pagina preferenze, la configurazione delle liste e delle automazioni. È il lavoro che facciamo come partner di crescita per le imprese che usano l'email per vendere.

Con il servizio di newsletter ed email marketing progettiamo e gestiamo le campagne già in linea con le linee guida, e con la consulenza privacy e adeguamento GDPR aggiorniamo informative, registri e contratti con i fornitori. Se vuoi una verifica della tua newsletter, scrivici dalla pagina contatti.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026 (G.U. n. 98 del 29 aprile 2026). Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale sul caso specifico. Aggiornato a novembre 2026.

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